Appalto: qualificazione delle nuove opere richieste dal committente

Le nuove opere richieste dal committente sono qualificabili come varianti in corso d’opera

Appalto: qualificazione delle nuove opere richieste dal committente

In materia di appalto è punto fermo quello secondo cui le nuove opere richieste dal committente sono qualificabili come varianti in corso d'opera, che l'appaltatore è tenuto ad eseguire, salvo il diritto ad un maggior corrispettivo, se esse, pur non essendo comprese nel progetto originario, risultano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto, o comunque rientrano nel piano dell'opera stessa, mentre costituiscono lavori extracontrattuali, e richiedono pertanto la stipulazione di un nuovo contratto, se esse, pur essendo connesse all'opera originaria, presentano rispetto ad essa un'individualità distinta oppure ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa eccedente i limiti di legge. Questo il principio applicato dai giudici, i quali hanno, nel caso specifico, escluso la natura extracontrattuale dei maggiori lavori richiesti da una pubblica amministrazione, rilevando che i collettori secondari non riportati nel computo metrico e nell'elenco dei prezzi erano previsti dal progetto esecutivo dell'opera, di cui rappresentavano un completamento. Chiarificatore anche il richiamo alla valutazione espressa dal consulente tecnico d’ufficio, il quale ha valutato i collettori secondari come annoverabili nella categoria delle varianti inevitabili, in quanto dovute ad errori od omissioni progettuali lievi, inidonei a pregiudicare la realizzazione dell'opera, ed ha concluso pertanto per l'inapplicabilità del principio di prevalenza del capitolato d'appalto e dell'elenco dei prezzi, previsto dal contratto per l'ipotesi di contrasto con disegni progettuali. (Ordinanza 25800 del 5 settembre 2023 della Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...