Assemblea di condominio: possibile che sia presidente un soggetto estraneo al condominio
I giudici chiariscono che, comunque, la nomina eventualmente illegittima del presidente dell'assemblea non conduce certamente alla nullità della delibera approvata

Questo il principio fissato dai giudici, i quali hanno respinto la contestazione mossa da una condòmina e mirata a presentare come invalida una delibera. I giudici hanno precisato, in premessa, che, di per sé, la nomina eventualmente illegittima del presidente dell'assemblea non conduce certamente alla nullità della delibera approvata. Essi hanno poi aggiunto che nel caso specifico non è ravvisabile neppure alcuna ipotesi di annullabilità della delibera. Difatti, in assenza di una precisa disposizione normativa in materia di nomina del presidente dell'assemblea condominiale, dev'essere riconosciuta all’assemblea la facoltà di nominare un soggetto, non necessariamente un condòmino, con funzione di sovraordinazione al corretto e ordinato svolgimento delle attività della riunione. Inoltre, anche se il presidente non è un condòmino, si deve escludere che si possa parlare di manovre improprie di soggetti in conflitto di interessi, poiché il soggetto nominato presidente non può esercitare diritto di voto e non ha un interesse confliggente rispetto agli interessi del condominio, essendo un soggetto terzo e disinteressato. (Sentenza del 9 maggio 2023 della Corte d’appello di Catanzaro)