Condannato il medico che rifiuta la visita domiciliare

Il ‘codice bianco’ assegnato successivamente all’anziana paziente non rende meno grave la condotta del medico

Condannato il medico che rifiuta la visita domiciliare

Condanna sacrosanta per il medico che rifiuta la visita domiciliare a casa di un’anziana signora che, bloccata a causa di una frattura, presenta gravi difficoltà respiratorie. Il ‘codice bianco’ poi assegnato alle condizioni della donna non può salvare il medico. I giudici riconoscono che la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare debbono essere valutate dal medico di guardia, sulla base della propria esperienza, ma, aggiungono, tale valutazione sommaria non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l’entità della patologia dichiarata, richiesta che, nel caso specifico, non risulta essere stata formulata dal medico. Di conseguenza, l’unica opzione residua era la visita domiciliare, in relazione alla cui mancata esecuzione il medico non ha addotto né documentato alcun impedimento», sottolineano i giudici. Rilevante, infine, il quadro clinico dell’anziana signora che avrebbe imposto al medico di effettuare la visita domiciliare: la donna era vittima di difficoltà respiratorie in un contesto di età avanzata con l’aggiunta di una frattura alle costole. Nessun dubbio, quindi, sull’urgenza della visita. Irrilevante perciò il fatto che un secondo medico recatosi a casa della donna abbia poi valutato come un ‘codice bianco’ le condizioni della donna. (Sentenza 45057 del 25 novembre 2022 della Corte di Cassazione)

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