Consegna da effettuare avendo come riferimento l’amministratore

Legittima la notifica di atti al condominio solo se eseguita presso lo studio dell'amministratore ed eventualmente nei luoghi l’amministratore ha il domicilio o vi sono persone abilitate alla ricezione degli atti

Consegna da effettuare avendo come riferimento l’amministratore

Si possono inoltre notificare atti al condominio anche in un luogo diverso dal domicilio dell’amministratore purché sia atto a qualificarsi come ufficio dell'amministratore. I giudici precisano poi che, considerando che il condominio è dato dalla collettività dei condomini, da intendersi quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica, è chiaro che esso si manifesta al mondo esterno per mezzo del suo mandatario, che lo rappresenta sia sul piano sostanziale sia su quello processuale. E proprio ragionando in questa ottica, la notifica degli atti destinati al complesso condominiale non può essere effettuata al medesimo condominio in via generica, di per sé non avente un reale riconoscimento di forza giuridica, ma solo quando questi ha un luogo ad hoc, deputato anche alla ricezione atti, ossia, in prima battuta, il domicilio dell’amministratore. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso tra un condominio e un condòmino, contenzioso relativo all’esecuzione di un’ordinanza sulla cui base il condominio era stato condannato alla restituzione in favore del condòmino di somme da quest’ultimo versate ma non dovute. Centrale nella vicenda giudiziaria è stato il noto relativo alla notifica dell’ordinanza con cui era stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, notificata non effettuata, secondo il condominio, né presso la propria casella postale né presso l'ufficio dell'amministratore. (Sentenza del 17 maggio 2023 della Corte d’appello di Roma)

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