Debitore fitta l’immobile senza l’autorizzazione del giudice: nullo il contratto locativo
Il divieto al debitore di locare l’immobile pignorato senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, ove sia violato, comporta che il contratto locativo vada considerato nullo per violazione di norma imperativa

Tale nullità comporta che il godimento del bene da parte del terzo conduttore non può considerarsi avvenuto iure locationis e deve per l’effetto essere considerato sine titulo. Ne consegue che ciò che il (preteso) conduttore ha pagato deve considerarsi come corrisposto non come canone, bensì per una occupazione sine titulo, e pertanto la procedura esecutiva ne può chiedere conto non al conduttore ma al debitore, che ha stipulato - illegittimamente - il contratto di locazione nonostante il pignoramento. La posizione del preteso conduttore che ha pagato è invece regolata dalla normativa che prevede un effetto liberatorio nella contemporanea ricorrenza di due presupposti, l'uno soggettivo, l'altro oggettivo, e cioè la buonafede del debitore (nel caso, il conduttore), che consiste nel ritenere che il ricevente sia il vero creditore o comunque il destinatario del pagamento, e la situazione di apparente legittimazione del ricevente, determinata da circostanze univoche che, nella valutazione di un rapporto di normale diligenza, inducono a ritenere effettivamente sussistente la suddetta legittimazione. (Ordinanza 25368 del 28 agosto 2023 della Cassazione)