Fatale al conduttore non avere denunziato in origine i difetti dell’immobile
Così il conduttore ha, secondo i giudici, implicitamente rinunziato a fare valere quei difetti nei confronti del locatore, accettando l’immobile nello stato in cui risultava al momento della consegna

Se il conduttore non ha, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, denunziato i difetti dell’immobile, difetti da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, allora, sanciscono i giudici, egli ha implicitamente rinunziato a farli valere nei confronti del locatore, accettando l’immobile nello stato in cui risultava al momento della consegna. Ciò significa che il conduttore non può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno, o eventuali interventi di riparazione a carico del locatore, dal momento che non si può escludere che egli abbia ritenuto di realizzare i propri interessi assumendosi il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito ovvero accollandosi l'onere delle spese necessarie per adeguare l'immobile locato all'uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto a quello richiesto in condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, si è appurato che il conduttore aveva omesso di dare avviso alla società locatrice della necessità di riparazioni, cosa che gli avrebbe consentito di accedere alla legittima riduzione del canone. (Sentenza dell’11 aprile 2023 della Corte di appello di Napoli)