Fornitura di energia elettrica: contratto possibile anche senza forma scritta

La conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica

Fornitura di energia elettrica: contratto possibile anche senza forma scritta

In materia di fornitura di energia elettrica è possibile la concretizzazione del contratto anche senza forma scritta. Alla luce di tale chiarimento fornito dai giudici, riprende vigore la pretesa di pagamento avanzata da una società che ha fornito energia elettrica ala proprietà di un negozio. I giudici precisano che la mancanza di prova scritta del contratto non è decisiva per escludere la validità delle fatture emesse dalla società e relative alle forniture di energia elettrica garantite all’esercizio commerciale. Illogico, una volta esclusa la sussistenza della prova scritta del contratto, negare in automatico la giuridica esistenza del contratto stesso. Non si può, difatti, dimenticare di considerare, precisano i giudici, che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, e che la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica. (Ordinanza 20267 del 14 luglio 2023 della Cassazione)

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