Fuori uso l’impianto centralizzato di riscaldamento: tocca al locatore attivarsi per porre rimedio
A fronte del mancato funzionamento dell'impianto centralizzato di riscaldamento del palazzo, il locatore è tenuto ad attivarsi per garantire al proprio conduttore la possibilità di godere appieno del bene locato

Il vizio di un bene condominiale non rientra, precisano i giudici, tra le molestie per cui l'inquilino deve provvedere da sé. In sostanza, il proprietario dell'appartamento sito in un condominio è responsabile dei malfunzionamenti dei servizi comuni, ivi incluso quello del riscaldamento centralizzato. Ciò perché il locatore è, in qualità di condomino, comproprietario di tutti i beni e i servizi comuni, per i quali quindi risponde insieme all'intera compagine condominiale. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, poi si è appurato che la posizione del locatore era ulteriormente aggravata dalla consapevolezza del malfunzionamento e dall'opposizione, manifestata in assemblea, all'esecuzione degli interventi che sarebbero stati necessari per ripristinarne l'uso dell’impianto. Per ottenere un ristoro economico, comunque, il conduttore ha l’onere, precisano i giudici, di fornire la dimostrazione dei danni patiti a seguito del problema relativo all’impianto condominiale. (Sentenza del 15 maggio 2023 del Tribunale di Roma)