I termini di decadenza e di prescrizione riguardano tutte le azioni spettanti al compratore
I termini di decadenza e di prescrizione, previsti dal Codice Civile, riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita e, pertanto, anche quella di risarcimento dei relativi danni

Nello specifico, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta rende la denunzia non necessaria e tale riconoscimento può avvenire, oltre che in forma espressa, anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia. Per completare il quadro, poi, bisogna tener presente che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna. Ciò significa che questo termine decorre anche se il compratore non abbia scoperto il vizio o per il riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza. In tale secondo caso, tuttavia, il termine annuale non si sottrae alle ulteriori cause di interruzione, cosicché la prescrizione annuale deve ritenersi - senza dubbio con riferimento all'azione risarcitoria - interrotta per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla non corretta esecuzione di numerose forniture di resistenze elettriche scaldanti e alla conseguente richiesta di risarcimento. (Ordinanza 27076 del 22 settembre 2023 della Cassazione)