Il singolo condomino può tagliare gli alberi del cortile comune?

I singoli proprietari non possono autonomamente procedere al taglio degli alberi situati in un’area comune destinata al verde

Il singolo condomino può tagliare gli alberi del cortile comune?

Tizia riceveva dal Giudice l’ordine di procedere alla rimozione di impianti idrici e di scarico, a servizio dell’appartamento da lei realizzato nei locali al piano terra, in quanto posti a distanza inferiore a quella legale. Veniva invece confermata la divisione in parti private di un’area antistante all’edificio comune.

In particolare, secondo il giudice, pur non essendovi accordo tra le parti, era configurabile una divisione dell’area di cortile comune non essendo compromessa l’utilità ritraibile dal bene comune. Il Giudice, inoltre, aveva invece respinto la domanda di risarcimento relativa al taglio di due alberi, reputandolo legittimo l’esercizio del diritto al pari uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 del Codice civile.

Averso tale sentenza, Tizia ha proposto ricorso in Cassazione contestando, tra l’altro, il taglio dei due alberi nel cortile comune affermando che tale iniziativa andava valutata non autonomamente, ma nel quadro della complessiva modificazione della cosa comune, in quanto gli alberi erano strumentali alla destinazione del giardino ad area di parcheggio. Riscontrava inoltre l’eliminazione di un elemento di pregio e di decoro dello stabile.

La Cassazione ha accolto il ricorso.

L'opinione dei giudici di prima istanza, che consideravano lo sfruttamento equo della proprietà comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. giudicando lecito il taglio dei due alberi, non viene condiviso dalla Suprema Corte.

Secondo la sentenza mancava infatti una valutazione sulla conformità alle restrizioni previste dalla legge, che autorizza l'uso individuale della proprietà comune a condizione che sia rispettato il suo scopo e che non siano creati impedimenti agli altri partecipanti.

Inoltre, l'apporto di cambiamenti significativi è ammesso entro certi limiti. L'intervento richiedeva dunque un'analisi accurata per stabilire se il taglio eccedesse i limiti di utilizzo consentiti, in particolare se compromettesse l'aspetto estetico dell'edificio, dove gli alberi rappresentavano elementi di pregio.

Secondo la legge, qualsiasi intervento sui beni comuni in condominio deve essere giustificato apportando miglioramenti, aumentando il comfort o incrementando il rendimento della proprietà. Al contrario, se il taglio degli alberi compromettesse l'aspetto estetico, diminuendo il valore complessivo dei beni comuni, l'assemblea non poteva autorizzarlo. L'intervento dovrebbe invece garantire sicurezza e eliminare potenziali rischi.

In conclusione, il ricorso è stato accolto su questo punto, determinando l'annullamento della decisione con il rinvio dell'iter alla Corte d'appello con una diversa formazione giudicante (Cass. civ., sez. II, ord., 4 giugno 2024, n. 15573).

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