Legittima la mancata verbalizzazione dell’assemblea in prima convocazione
La necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo

Priva di fondamento la censura con cui i condòmini pongono in rilievo la mancata verbalizzazione dell’assemblea in prima convocazione. Ciò perché la necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo, ma attiene alla validità della seconda convocazione, la quale è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condòmini, i quali o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida. Alla luce di tali principi, il verbale oggetto di impugnativa è stato ritenuto regolare, avendo il presidente di turno verificato, in entrambe le sedute, la regolarità delle convocazioni e della costituzione dell'assemblea in seconda convocazione, e tutto ciò sulla base del presupposto che l'amministratore avesse riferito oralmente quanto previsto al fine della impossibilità di tenere l'assemblea in prima chiamata. (Sentenza del 17 aprile 2023 della Corte d’appello di Messina)