Legittimo il decreto ingiuntivo ottenuto dall’amministratore anche se manca l’approvazione del riparto
I Giudici prendono in esame l’opposizione proposta da un condòmino avverso il decreto ingiuntivo con cui il condominio gli aveva chiesto il pagamento di alcuni oneri regolarmente approvati in assemblea ma da lui non versati

La mancata approvazione del riparto dei contributi richiesti ai proprietari dei singoli appartamenti non è motivo di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dall'amministratore per il recupero di spese condominiali non pagate. Respinta la tesi proposta dal condòmino, tesi secondo cui l’ingiunzione andava revocata in quanto concessa nonostante l’assemblea non avesse mai approvato lo stato di riparto dei contributi richiesti ai condòmini. I giudici hanno sottolineato che l'approvazione del riparto rappresenta una condicio sine qua non per ottenere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante l'opposizione. In altre parole, la possibilità dell'amministratore condominiale di ottenere un'ingiunzione immediatamente esecutiva per il pagamento dei contributi dovuti dai partecipanti è condizionata all'esistenza di uno stato di ripartizione ritualmente approvato dall'assemblea, ma ciò non osta a che l'amministratore medesimo, in difetto di detta condizione, possa richiedere e ottenere un decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo per il pagamento degli oneri. Ciò in quanto il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni. (Sentenza del 16 maggio 2023 del Tribunale di Latina)