Malfunzionamento della vettura acquistata: la posizione del fornitore è equiparabile a quella del produttore
Ciò allo scopo di consentire al consumatore danneggiato di individuare più facilmente il soggetto contro cui proporre l’azione risarcitoria

Questo il chiarimento fornito dai magistrati, chiamati a prendere in esame l’azione giudiziaria proposta da un uomo che, acquistata un’automobile nel gennaio del 2009, si era trovato a far fronte prima a un cattivo funzionamento del veicolo dal 2011 e poi alla successiva rottura del cambio automatico montato sulla vettura. Nello specifico, l’uomo ha deciso di chiamare in causa anche la società che aveva svolto il ruolo di importatore e distributore del veicolo - di differente marchio rispetto a quello societario - da lui acquistato. I giudici hanno precisato, comunque, che la responsabilità del fornitore è la stessa a cui è sottoposto il produttore, ma non è con essa solidale: essa, infatti, si configura come responsabilità indiretta, in quanto, al ricorrere di determinati presupposti, è chiamato a rispondere un soggetto diverso dal produttore, cioè da colui che è il responsabile del danno. Invero, la responsabilità del fornitore viene affermata (non sulla base di una ipotetica partecipazione del fornitore al processo produttivo ed a quello causale che ha determinato l’evento dannoso, bensì) allo scopo di indurre il fornitore a rivelare l’identità del produttore, in modo che questi risponda dei danni subiti dall’utilizzatore del bene. Il soggetto danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento, viene così liberato dall’onere di compiere indagini (che potrebbero essere anche complesse) sull’identità del produttore. Essendo il fornitore il soggetto che ha posto il danneggiato nella disponibilità del prodotto, quest’ultimo potrà rivolgersi direttamente al fornitore, che potrà sottrarsi ad ogni responsabilità permettendo l’individuazione del fabbricante o dell’importatore. Trattandosi di responsabilità indiretta, il fornitore sarà chiamato a rispondere del danno nella misura in cui sarebbe stato chiamato a rispondere il produttore rimasto ignoto. Al contrario, il fornitore non può essere chiamato a rispondere del danno in caso di insolvenza da parte del produttore (conosciuto): infatti, la ratio della previsione della responsabilità del fornitore non è quella di rafforzare le probabilità di risarcimento del danneggiato, ma è soltanto quella di fare pressione nei confronti del fornitore per risalire rapidamente al fabbricante del bene. (Ordinanza 26135 del 7 settembre 2023 della Cassazione)