Mutuo anteriore al 1996: impossibile ipotizzare la cosiddetta usura presunta

Riflettori puntati sul tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario e sulla soglia previsa dalla legge numero 108 del 1996

Mutuo anteriore al 1996: impossibile ipotizzare la cosiddetta usura presunta

Impossibile ipotizzare la cosiddetta usura presunta a fronte di un mutuo stipulato in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge numero 108 del 1996. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali precisano poi che nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi,, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge numero 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. Inoltre, la pretesa del mutuante, mirata a riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buonafede nell’esecuzione del contratto. (Ordinanza 228 del 5 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)

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