Niente pagamento per la ditta che ha eseguito lavori non previsti
A bocca asciutta la ditta che, a fronte di un regolare contratto col condominio, ha eseguito lavori differenti da quelli messi nero su bianco in origine

Nel caso specifico, i giudici hanno preso atto che tra le parti è sì intercorso un contratto di appalto, svoltosi anteriormente alla causa, ma hanno anche osservato che le opere, per cui la ditta chiedeva il pagamento, sono risultate diverse da quelle originariamente pattuite. In particolare, le ulteriori nuove opere non sono state autorizzate nemmeno dall'amministratore del condominio, amministratore che con messaggio di posta elettronica aveva dichiarato all'impresa di non poter autorizzare i lavori senza la previa indizione di un'assemblea. Revocato, di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso in un primo momento in favore della ditta. I giudici hanno ribadito che, in mancanza del requisito dell'urgenza, le iniziative adottate dall'amministratore in merito a lavori straordinari non creano obbligazioni per i condòmini, nel senso che non li vincolano al pagamento né verso l'amministratore né verso l'impresa che ha eseguito i lavori. Quest'ultima deve, invece, pretendere una delibera assembleare volta ad approvare le opere, prima di procedere ai lavori di manutenzione straordinaria. (Sentenza del 5 maggio 2023 del Tribunale di Roma)