Nulla la delibera se manca la prova della convocazione dell’erede del proprietario
Annullata la delibera assembleare per assenza di prova circa l'invio dell'avviso di convocazione presso l'ultimo indirizzo noto all'amministratore, come estratto dal registro anagrafico condominiale, in assenza di comunicazioni circa il decesso del proprietario e il conseguente avvicendamento nella proprietà dell’immobile

Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame un caso relativo alla contestata convocazione degli eredi del defunto originario proprietario per l’assemblea in programma. Ampliando l’orizzonte, i giudici hanno ribadito che l'erede è a tutti gli effetti un soggetto avente diritto ad essere convocato all'assemblea condominiale, sicché la deliberazione potrebbe essere impugnata per omessa convocazione, laddove l’erede venisse completamente ignorato e non fosse in alcun modo edotto della riunione fissata dall’amministratore. Tocca al condominio, pertanto, dimostrare di aver inviato correttamente l'avviso di convocazione agli eredi e, in assenza di comunicazioni circa il decesso del proprietario e il conseguente avvicendamento nella proprietà, di averlo inviato presso l'ultimo indirizzo noto all'amministratore, come estratto dal registro anagrafico condominiale. (Sentenza del 3 maggio 2023 del Tribunale di Roma)