Possibile la revoca giudiziale dell’amministratore
L'amministratore in prorogatio può essere revocato giudizialmente in caso di gravi irregolarità

Rimane intatto, comunque, l'interesse dei condòmini a evitare che l’amministratore possa essere nuovamente nominato dall'assemblea, tenuto conto del fatto che, come previsto dal Codice Civile, soltanto in caso di revoca giudiziale è vietato ai condòmini di nominare lo stesso amministratore. Questi i paletti fissati dai giudici, i quali hanno accolto le istanze proposte da alcuni condòmini e mirate all'allontanamento dell’amministratore, nonostante quest'ultimo avesse eccepito l'inammissibilità di tale richiesta, perché al tempo delle denunciate irregolarità si trovava in regime di prorogatio, essendo il suo mandato già scaduto. I giudici hanno chiarito che la cessazione dell'incarico dell'amministratore non fa venir meno l'interesse dei condòmini a ottenere una pronuncia di merito sulla revoca giudiziale, perché l'eventuale accoglimento del ricorso comporta la risoluzione del rapporto per grave inadempimento. Non si può poi ignorare che solo in caso di revoca giudiziale è vietato all'assemblea di nominare nuovamente l'amministratore revocato. Secondo i giudici, quindi, a valle di un rapporto formalmente cessato, può persistere l'interesse dei condòmini a far prevalere l'accertamento giudiziale dei gravi inadempimenti dell'amministratore prorogato e a vedere realizzata l'istanza di revoca, sì da prevenire condotte potenzialmente elusive da parte dell'ex amministratore o degli altri condòmini. (Decreto del 17 maggio 2023 della Corte d’appello di Palermo)