Precetto di pagamento: l’amministratore può opporsi solo dopo l’autorizzazione da parte dell’assemblea

L'amministratore di condominio non può opporsi ad un precetto senza prima essere stato autorizzato dall'assemblea

Precetto di pagamento: l’amministratore può opporsi solo dopo l’autorizzazione da parte dell’assemblea

Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame l’azione con cui un condominio ha proposto opposizione avverso un precetto avente ad oggetto il pagamento di un debito di circa 70.000 euro. Chiara la tesi proposta dal condominio: la richiesta di pagamento si fondava su un titolo esecutivo inesistente, poiché l'amministratrice dell'epoca aveva sottoscritto un accordo di conciliazione senza la preventiva autorizzazione assembleare. I giudici precisano che la controversia, ossia l’opposizione ad un precetto, esula da quelle per le quali l'amministratore di condomino è autonomamente legittimato senza alcuna autorizzazione. Ciò perché, in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all'assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. E un tale potere decisionale non può competere all'amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio. Va anche tenuto presente che l'amministratore può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere successivamente la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea. Nella vicenda oggetto del processo, invece, risulta che l'opposizione da parte dell'amministratore sia stata proposta senza autorizzazione dell'assemblea. (Sentenza del 24 maggio 2023 del Tribunale di Roma)  

News più recenti

Mostra di più...