Preliminare di vendita e pagamento del prezzo
Per l’offerta è sufficiente la mera proposizione della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre

Se le parti di un preliminare di vendita immobiliare hanno convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta, come previsto dal Codice Civile, è da ritenersi soddisfatto con la mera proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, perché in essa necessariamente implicito. In tale ipotesi, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso ed il pagamento del prezzo va imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice. Per quanto concerne poi la subordinazione al pagamento del prezzo, va chiarito come tale pagamento non si atteggi ad evento futuro ed incerto, afferente all’efficacia del trasferimento, ma quale elemento essenziale, atto a ripristinare la corrispettività del contratto di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato pagamento del dovuto, all’esito del passaggio in giudicato della pronuncia, non costituisce ragione di automatica inefficacia del trasferimento, ma inadempimento solutorio. (Ordinanza 25534 del 31 agosto 2023 della Cassazione)