Prevista la corresponsione di cose fungibili per l’inadempimento dell’obbligazione: patto privo di effetti giuridici
I giudici della Suprema Corte fanno chiarezza

In materia di contratti, il patto con cui si stabilisca la corresponsione di quantità determinata di cose fungibili, per il caso dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad esso collegato (cosiddetto contratto principale), allo scopo di rafforzarne il vincolo, ha natura reale e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici, ove non si perfezioni con la consegna di tali cose, consegna che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possono anche differire a un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dal Codice Civile, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite. Invece, non è consentito escludere la natura reale del patto accessorio, attribuendo all'obbligazione della prestazione della caparra gli effetti che il Codice Civile ricollega, al contrario, alla sua consegna. Impossibile, quindi, nel caso preso in esame dai giudici, trarre dalla mera previsione dell’obbligo di versamento della caparra gli effetti previsti dal Codice Civile in materia di caparra confirmatoria, essendo necessaria la prova della consegna, nel caso in esame, della somma di denaro pattuita. (Ordinanza 26432 del 13 settembre 2023 della Cassazione)