Rapporto tra emittente la carta di credito e l’esercente: necessaria la diligenza del commerciante
Nell'accettare i pagamenti da parte del titolare della carta, l'esercente è tenuto all'adempimento del contratto secondo il criterio stabilito dal Codice Civile, usando la diligenza del buon padre di famiglia

Resta inapplicabile la norma relativa al pagamento al creditore apparente e quella che concerne l'adempimento in relazione alla presentazione di un titolo di credito, al quale non è equiparabile la carta di credito. Questi i principi applicati dai giudici nel contenzioso loro sottoposto e relativo alla domanda proposta da una società - che vende diamanti - nei confronti di ‘American Express Service Europe L.t.d.’ e mirata all’ottenimento della corresponsione di quasi 25.000 euro, corrispondente alle somme oggetto di transazioni commerciali tra la società ed un cliente concluse con pagamenti a mezzo carta di credito gestita da ‘American Express’. Nello specifico, la società aveva effettuato il 18 e 19 dicembre 2001 vendite di gioielli, ricevendo i relativi pagamenti a mezzo carta di credito. Le operazioni di accredito erano state successivamente stornate all'esito delle contestazioni del titolare della carta di credito e delle verifiche che avevano portato ad accertare che la carta di credito era stata clonata e che l’acquirente non era il legittimo titolare della carta. L'apparente titolare della carta di credito aveva proceduto al ritiro della merce il secondo giorno, con ciò inducendo il titolare dell'esercizio commerciale a non aver motivo di dubitare sulla legittimità delle operazioni. A fronte di tale quadro, i giudici hanno evidenziato che nell'accordo firmato dalla società venditrice di diamanti con ‘American Express’ era specificamente prevista la facoltà per quest'ultima di sospendere il pagamento di memorie di spesa non conformi a termini e condizioni previsti nell'accordo stesso, nonché il diritto di riaddebitare l'intero ammontare di tali memorie di spesa, anche deducendoli dai successivi pagamenti dovuti all'esercente, ed erano definite specificamente come irregolari le memorie di spesa artificiosamente frazionate per non superare i limiti di spesa, nonché quelle per le quali non risulti effettivamente reso un servizio oggetto del pagamento ovvero quelle relative ad operazioni dubbie. (Ordinanza 19400 del 10 luglio 2023 della Cassazione)