Richiesta di annullabilità dell’atto deliberato in assemblea: può avanzarla solo il soggetto che ha un concreto interesse
Il soggetto che è legittimato a richiedere l'annullabilità di un atto deliberato in occasione dell’assemblea condominiale è unicamente quello che ha in tal senso un concreto interesse

L'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condòmino, postula comunque che la delibera contestata sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condòmini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio. Ragionando poi in tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, costituendo appunto l'omessa convocazione di un condòmino motivo di annullamento, e non già di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea, trova applicazione il principio secondo cui l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge, e, di conseguenza, il condòmino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per l'omessa convocazione di altri condòmini. In questo quadro va poi inserito il riferimento alla delega. In sostanza, il condòmino delegante è considerato presente ad ogni effetto all’assemblea, con ovvi riflessi in ordine alla legittimazione all'impugnazione ed alla decorrenza per il ricorso all'autorità giudiziaria. Salvo espressi divieti contenuti nel regolamento condominiale, chiunque può rappresentare un condòmino in assemblea, sia esso un altro condomino, un familiare, il conduttore, una persona estranea alla compagine condominiale, e nulla esclude, poi, che i delegati possano rappresentare più condòmini, a meno che non vi sia un'apposita disposizione del regolamento che tenda ad evitare che si faccia incetta di voti. Ne consegue, poi, che solo il condòmino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a fare valere gli eventuali vizi della delega e non anche gli altri condòmini estranei a tale rapporto. (Sentenza del 9 maggio 2023 del Tribunale di Bari)