Rinnovo tacito: possibile anche per contratti che coinvolgono una pubblica amministrazione

Ad essere vietato è il ripristino per facta concludentia di un contratto cessato, ma non anche la prosecuzione (per mancata disdetta) di un contratto scritto prevedente il tacito rinnovo per una durata predeterminata

Rinnovo tacito: possibile anche per contratti che coinvolgono una pubblica amministrazione

Il rinnovo tacito, che sia espressamente previsto, per una durata predeterminata, da un contratto scritto per il caso di mancata disdetta entro un termine prestabilito, è sempre possibile anche per contratti in cui sia parte una pubblica amministrazione, non risultando frustrata la necessità della forma scritta e quella - ad essa connessa - di consentire il controllo sugli impegni di spesa pubblica.

Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al contestato rinnovo di alcuni contratti assicurativi. Per fare ulteriore chiarezza, poi, i giudici precisano che, a prescindere dalla questione della disciplina applicabile ai contratti stipulati dalle società in house (se quella di diritto pubblico, per derivazione dalla natura pubblica delle amministrazioni che partecipano alla società, o se quella di diritto privato, correlata alla natura di ente societario, seppur temperata dell'applicazione delle specifiche norme relative alla società in house), va applicato i principio secondo cui, in materia di contratti della pubblica amministrazione, la stipulazione in forma scritta è necessaria a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi la possibilità di una rinnovazione tacita per facta concludentia. Tuttavia, quando la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso invio della disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola non elude, per un verso, la necessità della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della pubblica amministrazione, deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità di disdire o no, nel termine pattuito, il contratto medesimo. (Ordinanza 26026 del 6 settembre 2023 della Cassazione)

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