Risarcito il proprietario che non può affittare l’immobile a causa di interventi per riparare i danni arrecati dall’ex inquilino
Va risarcito il locatore che, una volta concluso il rapporto col conduttore, è costretto a tenere l’immobile in ‘congelatore’, senza poterlo affittare nuovamente, a causa dei necessari interventi per riparare i danni arrecati dall’oramai ex inquilino

Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, è emerso, in effetti, come l'appartamento fosse stato restituito in cattivo stato, in violazione di quanto disposto dal Codice Civile, secondo cui il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione».
Il riferimento fatto dal proprietario è a molteplici danni lamentati, a cominciare da estese macchie di muffa e umidità alle pareti. Per i giudici è giusto riconoscere al locatore il risarcimento del danno per perdita di chance, corrispondente al mancato guadagno dipeso dall'impossibilità di locare nuovamente l'immobile a causa dei lavori di ripristino. Il risarcimento, viene chiarito, è quantificabile come prodotto della moltiplicazione tra l'importo del canone e i mesi necessari per il ripristino dell'immobile. (Sentenza del 4 maggio 2023 del Tribunale di Roma)