Se il debitore mette sul tavolo assegni e cambiali, deve provare il nesso con la somma pretesa dal creditore
I Giudici sono chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un decreto ingiuntivo, e alla connessa opposizione, concernente la pretesa creditoria avanzata da una società siderurgica e avente ad oggetto la somma di oltre 8.000 euro e relativa al pagamento di fatture con annessi ‘buoni di consegna’, aventi ad oggetto la fornitura di merci

A fronte di un contratto, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Tale principio non può però trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
(Ordinanza 27247 del 25 settembre 2023 della Cassazione)