Valido il contratto di cessione di un locale anche se uno dei venditori era incapace

Decisiva l’esclusione della situazione di incapacità dell’altro venditore, essendo non rilevante la circostanza del suo ricovero in clinica al momento della sottoscrizione del preliminare

Valido il contratto di cessione di un locale anche se uno dei venditori era incapace

Valido il contratto per la cessione di un locale se solo uno dei venditori era incapace, poiché affetto da disturbi neurologici, al momento della stipula. I giudici pongono in evidenza che per l’altro venditore vada esclusa la situazione di incapacità, essendo non rilevante la circostanza che egli fosse ricoverato in clinica al momento della sottoscrizione del preliminare, poiché, aggiungono i giudici, egli era liberamente uscito dalla struttura, con ciò dimostrando la capacità di autodeterminarsi. Esclusa, di conseguenza, l’ipotesi della malafede dell’acquirente. Su tale punto i giudici sottolineano alcuni inequivocabili elementi probatori, come lo svolgimento di attività commerciale da parte dei due venditori, la conclusione del contratto in presenza del notaio e l’effettivo pagamento della caparra con rilascio della quietanza. Inoltre, non si può dimenticare un ulteriore dettaglio: il prezzo di vendita era congruo rispetto al valore del bene. In tale complessivo quadro probatorio, infine, il versamento della caparra in contanti ha rappresentato un’anomalia in relazione alla normativa antiriciclaggio, ma non ha avuto riflesso, chiariscono i giudici, sul piano della valutazione della malafede del compratore. (Ordinanza 37183 del 20 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)

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