Valido l’avviso di convocazione spedito a tutti gli indirizzi riferibili al condòmino

Impossibile parlare di omessa convocazione del singolo condòmino se l’avviso relativo all’assemblea in programma è stato inoltrato a più indirizzi a lui riferibili

Valido l’avviso di convocazione spedito a tutti gli indirizzi riferibili al condòmino

I Giudici di merito osservano che la norma non specifica se l’avviso debba essere spedito presso la residenza anagrafica del destinatario, ovvero il suo domicilio o ancora la sua dimora. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, è risultata decisiva la circostanza che il condominio aveva dimostrato, per via documentale, che l’avviso di convocazione alla riunione assembleare era stato inoltrato a più indirizzi riferibili al condòmino, ossia la sua residenza anagrafica, il suo luogo di lavoro e tutti gli indirizzi a lui indirettamente collegabili. Necessario, poi, secondo i giudici, tener presente che l’avviso di convocazione si caratterizza per essere un atto ricettizio, che, cioè, per avere valore nei confronti del destinatario, deve da quest’ultimo essere ricevuto. Di conseguenza, non è sufficiente che l’invito a partecipare all’assemblea sia stato inviato, bensì è necessario che esso sia pervenuto a destinazione. Su quest’ultimo punto, però, il legislatore non ha di fatto specificato quale debba essere il luogo di destinazione dell’avviso di convocazione del condòmino all’assemblea, ma il riferimento può essere, senza dubbio, il registro dell’anagrafe condominiale, in cui debbono essere indicati i dati che riguardano i singoli proprietari ed i titolari di diritti reali e personali di godimento, nonché la rispettiva residenza o il rispettivo domicilio. (Sentenza del 24 maggio 2023 del Tribunale di Crotone)

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