Alcuni beni non più di proprietà di tutti i condòmini: possibile il condominio parziale
L’esistenza del cosiddetto condominio parziale non è soggetta ad alcun atto ricognitivo, né costitutivo, ma si concretizza al ricorrere delle condizioni di parziale titolarità di alcuni beni

La figura del cosiddetto ‘condominio parziale’ può esistere solo in quanto esistono dei beni considerabili di proprietà non di tutti i condòmini, ma soltanto di un gruppo di essi. Ciò comporta che l’esistenza del ‘condominio parziale’ non è soggetta ad alcun atto ricognitivo, né costitutivo, ma si concretizza al ricorrere delle condizioni di parziale titolarità di alcuni beni. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una delibera condominiale che, in sostanza, aveva approvato nuove tabelle millesimali, escludendo totalmente alcuni locali di proprietà del Comune e siti al pianterreno dell'edificio, ed includendone altri, sempre di proprietà del Comune, siti al primo piano. A seguito della contestata delibera si è creata una sorta di condominio parziale o subcondominio, con esclusione dal riparto delle spese i locali posti al pianterreno e di proprietà del Comune, e ciò ha determinato una ridistribuzione millesimale con aumento delle quote di proprietà dei condòmini e, conseguentemente, dell'impatto di spesa a carica delle unità immobiliari 'rimaste incluse nel condominio. Su quest’ultimo punto, poi, i giudici precisano che le spese per i beni in condominio parziale vanno sostenute dai soli contitolari di quei beni. Tirando le somme, la fattispecie del condominio parziale, che rinviene il proprio fondamento normativo nel Codice Civile, è automaticamente configurabile ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue oggettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo perciò oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene. Inoltre, il condominio parziale può nascere non solo dal frazionamento dell'unica proprietà, ma anche dalla condizione materiale e funzionale dei beni che lo compongono, nel loro asservimento alle singole proprietà solitarie. (Sentenza del 29 marzo del Tribunale di Potenza)