Amministratore revocato: non può limitarsi a mettere a disposizione la documentazione relativa alla gestione dello stabile
Respinta la richiesta di compensi ulteriori per l’attività gestoria compiuta in epoca successiva alla revoca

Questa gestione straordinaria è dipesa, difatti, come sostenuto dal Condominio, dall’ostracismo dell’amministratore revocato, che con la propria condotta ha comportato un ritardo nel ritiro della documentazione da parte del nuovo amministratore. Corretta, secondo i giudici, la visione proposta dal Condominio, secondo cui ogni attività gestoria ulteriore svolta dall’amministratore successivamente alla revoca è stata da lui volutamente compiuta allo scopo di accumulare diritti e pretese del tutto immeritati ed illegittimi. I giudici precisano che l’amministratore revocato o dimissionario ha l’obbligo di consegnare la documentazione in suo possesso relativa alla gestione del Condominio, e per adempiere tale obbligo non è sufficiente mettere l’intero carteggio a disposizione del fabbricato e del nuovo amministratore. Al contrario, l’ex amministratore deve attivarsi, concretamente, per effettuare materialmente la consegna della documentazione. Invece, nella vicenda presa in esame dai giudici, l’ex amministratore non aveva consegnato nulla, ma si era limitato a comunicare che il carteggio era a disposizione presso il suo Studio, senza però precisare giorno e ora in cui sarebbe stato possibile ritirare la documentazione. (Sentenza del 27 maggio 2022 della Corte d’Appello di Napoli)