Appalto e acquisto di materiali presso terzi: appaltatore in posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cosiddetta vendita a catena

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge

Appalto e acquisto di materiali presso terzi: appaltatore in posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cosiddetta vendita a catena

In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cosiddetta vendita a catena, potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, alla garanzia per difetti dell’opera), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente, in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera. E, poi, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge, ossia entro otto giorni dalla scoperta. (Ordinanza 12337 del 9 maggio 2023 della Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...