Appalto pubblico e scioglimento del contratto: come suddividere le colpe
A fini delle reciproche responsabilità, è necessario tener presente il principio secondo cui se il fatto è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno

In tema di appalto pubblico, ove lo scioglimento del contratto si dica dipeso dall’annullamento delle delibere di approvazione del progetto e di adozione delle relative varianti per la mancanza o l’inadeguatezza della verifica di compatibilità ambientale e la carenza di adeguate indagini geologiche e geognostiche, e ove si dicano altresì riscontrate carenze del progetto, viene in considerazione, ai fini delle reciproche responsabilità, il principio secondo cui se il fatto è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. E ciò che rileva è sempre il fatto nella sua unicità, a prescindere dalla identità delle norme giuridiche violate da ciascuno. In questi casi è possibile escludere il nesso di causalità rispetto ad alcune delle condotte quando, motivando caso per caso, possa riconoscersi a uno degli antecedenti causali un’efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante e assorbente, tale da escludere ogni effettivo nesso tra l'evento e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni. In ipotesi di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice è tenuto a esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione presidiata dalla clausola, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una eventuale rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito. (Ordinanza 19492 del 10 luglio 2023 della Cassazione)