Attività promozionale ingannevole: i riflettori dell’Antitrust su ‘Verisure Italy’
Secondo quanto ipotizzato dall’Antitrust, la società avrebbe assunto comportamenti scorretti a danno dei consumatori, sia nella fase promozionale dei sistemi d’allarme, sia nella fase di sottoscrizione e di recesso dei relativi contratti

I riflettori dell’Antitrust puntati sulla società ‘Verisure Italy’ che propone in vendita sistemi di allarme a protezione non solo di case private ma anche di uffici e aziende. In sostanza, secondo quanto ipotizzato dall’Antitrust, la società avrebbe assunto comportamenti scorretti a danno dei consumatori, sia nella fase promozionale dei sistemi d’allarme, sia nella fase di sottoscrizione e di recesso dei relativi contratti. Per essere precisi, l’attività promozionale relativa all’impianto ‘Verisure’, effettuata tramite diversi canali pubblicitari (cartelloni stradali, sito web, spot televisivi), presenterebbe, secondo l’Antitrust, profili di ingannevolezza. La società lascerebbe intendere, sempre secondo l’Antitrust, che, con la sottoscrizione del contratto, il consumatore acquista un impianto d’allarme, quando invece si abbona ad un servizio di allarme con apparati e componenti dati solo in comodato gratuito, e ciò comporterebbe costi aggiuntivi per il cliente in caso di recesso o di riscatto. Inoltre, la società ‘Verisure’ ostacolerebbe, secondo l’Antitrust, il consumatore in caso di recesso dal contratto, ritardando le operazioni di disinstallazione e di smontaggio del sistema d’allarme e continuando a fatturare i canoni di abbonamento, anche dopo aver ricevuto la richiesta di recesso. Infine, nelle condizioni contrattuali la società avrebbe inserito l’autorizzazione automatica ad iniziare la prestazione durante il periodo di recesso di quattordici giorni (previsto dalla legge in caso di contratti sottoscritti al di fuori dei locali commerciali) e un riferimento non chiaro riguardo al foro competente in caso di eventuali controversie dei consumatori con la società. (Comunicato del 26 luglio 2023 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)