Battitura del blindo: detenuto sanzionato per la reazione degli altri detenuti

Evidente la gravità della condotta, poiché essa si è protratta per circa venti minuti, al punto da indurre taluni compagni di detenzione a protestare a loro volta

Battitura del blindo: detenuto sanzionato per la reazione degli altri detenuti

Legittima la sanzione per il detenuto che si rende autore di ben venti minuti di battitura sul blindo della cella. A certificare la gravità del comportamento da lui tenuto è soprattutto la reazione degli altri detenuti. Impossibile, quindi, sminuire il comportamento molesto tenuto dal detenuto. I giudici danno ragione all’amministrazione penitenziaria, che ha sanzionato il detenuto con l’esclusione per dieci giorni dalle attività ricreative e sportive. I giudici ricordano che, in tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, la battitura collettiva dei blindati delle celle, adottata dai detenuti quale forma di protesta, può integrare l’illecito disciplinare come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria, quando, tenuto conto delle ragioni che l’hanno determinata, essa supera, per durata e frequenza, la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità. Per quanto concerne la vicenda presa in esame, si è appurata la gravità dell’azione compiuta dal detenuto, poiché la battitura del blindo si è protratta per circa venti minuti, al punto da indurre taluni compagni di detenzione a protestare, a loro volta, nei suoi confronti a causa del disturbo che stava recando loro. (Sentenza 16338 del 28 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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