Bonus facciate, non sanabile l’errore commesso emettendo la fattura senza l’indicazione dello sconto
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate. Fatale la dimenticanza relativa alla percentuale di sconto

In materia di bonus facciate è un errore non sanabile quello di emettere la fattura senza l’indicazione dello sconto. A fare chiarezza è l’Agenzia delle Entrate, prendendo in esame il concernente un’impresa edile che emette il 27 dicembre 2021 una fattura per bonus facciate senza l’indicazione dello sconto del 90% e un cliente che il 31 dicembre 2021 paga tramite bonifico il 10% dell’imposto. In sostanza, il documento fiscale è sbagliato. Possibile porre rimedio all’errore? Possibile, ad esempio, per l’impresa procedere alla cessione del credito corrispondente allo sconto in fattura? Dall’Agenzia delle Entrate chiariscono che non è per nulla utile l’emissione di una nota di credito e di una nuova fattura con data dicembre 2021, dietro pagamento di relative sanzioni per invio tardivo, poiché il bonifico già eseguito dal cliente farebbe comunque riferimento a un’altra fattura. Inutile pure chiedere un nuovo pagamento perché sarebbe comunque datato 2022. In sostanza, non è possibile sanare il documento errato. Ciò perché, non avendo l’impresa indicato nella fattura, emessa a fronte della prestazione resa, l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l’intero. (Risposta 385 del 20 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate)