Cabina elettrica occupata sine titulo: niente indennizzo per il condominio

Fatale il fatto che non siano stati forniti al giudice elementi utili cui fare riferimento per calcolare l’entità dell’ipotizzato pregiudizio

Cabina elettrica occupata sine titulo: niente indennizzo per il condominio

Nessun indennizzo per il condominio che vede occupata sine titulo, essendo il relativo contratto di comodato non più efficace, una cabina elettrica ma che non fornisce alcun elemento utile cui il giudice possa fare riferimento per calcolare l’entità dell’ipotizzato pregiudizio. In ballo, nel caso preso in esame dai giudici, è la domanda di pagamento, avanzata dal condominio, della cosiddetta indennità di occupazione. I giudici osservano che il contratto di comodato è cessato per intervenuta scadenza, e, dunque, va considerata illecita la permanenza della società – fornitrice del servizio di fornitura di energia – nella cabina elettrica fino alla data di notifica del decreto di esproprio della cabina. A fronte di tale quadro, i giudici riconoscono che, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Nel caso specifico, però, tale possibilità non è certamente ravvisabile, osservano i giudici, i quali aggiungono che la quantificazione del danno, ovvero dei criteri necessari per operare una quantificazione, quand’anche in via equitativa, deve essere provato da chi lo allega, mentre, invece, nel caso specifico, il condominio non ha assolto in alcun modo a siffatto onere probatorio. In sostanza, il condominio, pur avendo subito un’occupazione senza titolo, non ha diritto al risarcimento dei danni – cioè indennità di occupazione –, non avendo fornito nessun tipo di addentellato cui il magistrato potesse aggrapparsi per calcolare l’entità di tale pregiudizio. (Sentenza del 12 gennaio 2023 del Tribunale di Roma)

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