Cassazione: nuove regole sull'IVA per lavori su immobili non di proprietà
Nella sentenza in esame, la Corte di cassazione ha stabilito un nuovo importante principio riguardante l'IVA e le attività di ristrutturazione e manutenzione degli immobili.

Secondo la Cassazione, un'azienda o un professionista ha il diritto di ottenere il rimborso dell'IVA per i lavori su edifici di cui non è il proprietario ma ha comunque un diritto di godimento, purché ci sia una connessione tra quegli immobili e l'attività svolta.
La sentenza rafforza quanto già stabilito in passato relativo alla detrazione dell'IVA, la quale consente di richiedere il rimborso anche per lavori effettuati su immobili di terzi, purché vi sia un legame tra quei beni e l'attività in corso. Anche se per circostanze esterne il contribuente non può effettivamente esercitare l'attività, il rimborso dell'IVA è comunque concesso.
In base alla nuova interpretazione delle normative, un'impresa agrituristica che ha svolto lavori di ristrutturazione su terreni presi in affitto ha avuto un rimborso IVA annullato. Questo avviene in virtù dell'applicazione dell'articolo 30 del DPR 633/1972 che regola la possibilità di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile.
I giudici, seguendo i principi europei di neutralità fiscale, hanno esteso il concetto di "acquisto di beni ammortizzabili" includendo la disponibilità di beni tramite un contratto di locazione, non solo la proprietà diretta. Questo ricalca la nozione di "beni di investimento" comprendendo anche strumenti essenziali all'attività aziendale. Inoltre, per quanto riguarda l'interpretazione delle norme, è stata data rilevanza all'obiettivo di garantire che il soggetto passivo dell'imposta non sia penalizzato come consumatore finale.
In conclusione, questa sentenza chiarisce che l'IVA può essere rimborsata anche per lavori su immobili non di proprietà, purché siano strumentali all'attività svolta e per un periodo di tempo significativo. (Cass. civ., sez. Unite, sent., 14 maggio 2024, n. 13162).