‘Certificato di abitabilità’ già posseduto: non valido il contratto con cui si è affidato all’ingegnere il compito di ottenere quella certificazione
In sostanza ci si trova di fronte all‘assenza della circostanza fattuale che era alla base dell’incarico a suo tempo conferito dal condominio all’ingegnere

Nullo il contratto concluso tra un condominio e un ingegnere se mirato al conseguimento di un ‘certificato di abilità’ già riconosciuto in precedenza all’edificio dal Comune per effetto del cosiddetto ‘silenzio assenso’. I giudici chiariscono che il rilascio del ‘certificato di abitabilità’, ancorché per effetto di una procedura di ‘silenzio assenso’ da parte dell’ente locale, comportava l‘assenza della circostanza fattuale (negativa) che era alla base dell’incarico a suo tempo conferito dal condominio all’ingegnere, riflettendosi quindi sulla validità del contratto. Acclarato che l’oggetto del contendere è rappresentato dalla pretesa dell’ingegnere di vedersi corrisposto il proprio compenso per effetto del contratto con cui egli era stato incaricato dal condominio di munire l’edificio del ‘certificato di abitabilità’, certificato reputato mancante, una volta verificata la presenza di tale certificato, secondo le attestazioni fornite dal Comune, il contratto è da reputarsi affetto da nullità. Decisiva la constatazione che l’edificio già era in possesso di una certificazione di abitabilità conseguita per ‘silenzio assenso’, a seguito di domanda presentata già nel 1987 e che le parti, cioè condominio e ingegnere, avevano concluso un contratto per il quale operava come presupposizione l’inesistenza di un provvedimento di certificazione dell’abitabilità dell’edificio. (Ordinanza 9455 del 6 aprile 2023 della Cassazione)