Clausola vessatoria e mediazione
La clausola che impone in maniera unilaterale il mediatore è vessatoria e abusiva.

Nel caso del contratto di mediazione è prevista la possibilità per il mediatore immobiliare di inserire una clausola che preveda la possibilità di imporre al consumatore di corrispondere la provvigione anche dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo. Questa possibilità viene riconosciuta al mediatore quando il contratto di locazione sia stato stipulato da una persona fisica o giuridica riconducibile al cliente medesimo. Questa clausola ha lo scopo di evitare che il contraente lasci volontariamente scadere il contratto di mediazione così da concludere in via autonoma il contratto di locazione e non pagare la provvigione. Comporta, però, uno squilibrio nei confronti del consumatore che si trova obbligato ad adempiere anche se non viene accertata l’esistenza di un preventivo accordo tra questi e il locatore volto a eludere il pagamento della provvigione. È vessatoria e abusiva la clausola predisposta unilateralmente dal mediatore che impone al consumatore di corrispondergli la provvigione anche dopo la scadenza del contratto di mediazione e senza limiti di tempo, se il contratto di locazione è stato stipulato con una persona fisica o giuridica riconducibile al cliente stesso. (Cass. civ., sez. II, sent., 9 gennaio 2024, n. 785