Colpevole di ebbrezza alla guida: confermati i lavori di pubblica utilità se il mancato impegno è addebitabile all’autorità giudiziaria

Fondamentale il riferimento all’onere dell’autorità giudiziaria in merito alla individuazione dell’ente e alla comunicazione di un termine entro cui dare inizio ai lavori

Colpevole di ebbrezza alla guida: confermati i lavori di pubblica utilità se il mancato impegno è addebitabile all’autorità giudiziaria

Illegittima la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità se il mancato impegno del soggetto colpevole di guida in stato di ebbrezza è addebitabile alla lentezza dell’autorità giudiziaria. I giudici fissano un principio chiaro: in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria la individuazione dell’ente e la comunicazione di un termine entro cui dare inizio ai lavori. In mancanza di tali adempimenti dell’autorità giudiziaria, il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata. Smentita così la decisione con cui, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ed il ripristino della pena originaria di 20 giorni di arresto e 1.400 euro di ammenda, inflitta a un uomo per il reato di guida in stato di ebbrezza. Illegittima, in sostanza, la revoca disposta perché il condannato non era stato preso in carico per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. (Sentenza 26015 del 6 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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