Compra un bulldog da impiegare come cane da guardia ma scopre che una malattia lo rende inutilizzabile per mansioni di difesa: 60 giorni di tempo per segnalare il problema e agire contro il venditore

La persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d’affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificata a tutti gli effetti come consumatore

Compra un bulldog da impiegare come cane da guardia ma scopre che una malattia lo rende inutilizzabile per mansioni di difesa: 60 giorni di tempo per segnalare il problema e agire contro il venditore

Se una persona compra un bulldog inglese da adibire a cane da guardia, ma scopre che il quadrupede è affetto da una malattia che lo rende non utilizzabile per mansioni di difesa, allora ha due mesi di tempo per segnalare il problema e aprire un contenzioso col venditore per ottenere un adeguato risarcimento. I giudici chiariscono che va applicato non il Codice Civile bensì il Codice del consumo. Ciò significa che nella compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto. I giudici precisano che, considerate le ampie nozioni di consumatore, di bene di consumo e di venditore adottate dal Codice del consumo, non può dubitarsi che la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d’affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificata a tutti gli effetti come consumatore, e che vada qualificato come venditore, sempre ai sensi del Codice del consumo, chi nell’esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale venda un animale da compagnia. Di conseguenza, l’animale, quale cosa mobile in senso giuridico, costituisce bene di consumo. In altri termini, la compravendita di animali da compagnia non è, di per sé, esclusa dalla disciplina del Codice del consumo, e non v’è ragione per negare all’acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta da tale ultimo ‘Codice’ quando stabilisce che il consumatore decade dalla garanzia per i vizi della cosa venduta se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. (Ordinanza 35844 del 6 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)

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