Conclusione di accordo tra persone lontane: proposta e accettazione devono essere in forma scritta

Chiarimenti sulla materia relativa ai contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam

Conclusione di accordo tra persone lontane: proposta e accettazione devono essere in forma scritta

In materia di contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, la conclusione tra persone lontane si ha quando alla proposta in forma scritta segua l'accettazione in forma scritta e questa pervenga a conoscenza del preponente prima dell'eventuale revoca della proposta. In altri termini, il principio, secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, opera purché vi sussistano i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e detta volontà non sia stata revocata dal proponente prima che lo stesso abbia avuto notizia - anche in forma verbale o per facta concludentia - dell'accettazione della controparte. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame la clausola compromissoria che, inserita in un contratto per una fornitura di olio, che rimetteva ad arbitrato irrituale tutte le controversie che eventualmente fossero insorte fra le parti - sancendo che nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti -, fatta eccezione per l’azione di adempimento dell’obbligazione di pagamento delle fatture relative a merce ricevuta senza contestazione e per rendere esecutive le decisioni arbitrali. Sul fronte della clausola compromissoria i giudici ne hanno ritenuta necessaria l’applicazione, a fronte della intervenuta pattuizione scritta della clausola stessa, anche se non contestuale, da parte di entrambe le parti e del suo contenuto con la previsione della sola esclusione delle forniture non contestate. (Ordinanza 18579 del 30 giugno 2023 della Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...