Condanna più severa per il rapinatore se usa uno spray urticante per disorientare la vittima
I giudici ritengono legittimo parlare di rapina aggravata dall’uso di un’arma. Impossibile ridimensionare l’episodio e catalogarlo come mero furto con strappo

Spray urticante per disorientare una persona e poi strapparle una collana: legittimo parlare di rapina aggravata dall’uso di un’arma. Respinta la tesi difensiva mirata a ridimensionare l’episodio e a catalogarlo come mero furto con strappo. Impossibile, secondo i giudici, ipotizzare una legittima detenzione dello spray al peperoncino utilizzato dal rapinatore per mandare in confusione la vittima. Consequenziale, quindi, la condanna più severa per il rapinatore. Impossibile, secondo i giudici, parlare di mero furto con strappo, poiché il rapinatore, prima di impossessarsi della collana, colpì la persona offesa con un pugno e spruzzò verso di essa lo spray urticante. Inevitabile, quindi, il riferimento al principio secondo cui il furto con strappo non è mai configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza, comunque indirizzata, sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso cui si realizza la sottrazione del bene. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici respingono l’ipotesi che si possa parlare di legittima detenzione di uno spray urticante. A questo proposito, difatti, a contare è l’uso fatto dello spray, uso caratterizzato da una palese finalità di aggressione alla persona. Legittimo, quindi, concludono i giudici, classificare come arma lo spray utilizzato dal rapinatore. (Sentenza 9049 del 2 marzo 2023 della Corte di Cassazione)