Consegna dell’immobile libero da vincoli di occupazione di terzi: obbligazione ricompresa in quelle a carico del locatore

Illegittima la clausola secondo cui il conduttore si impegna al versamento di un indennizzo, in aggiunta al canone, come contributo per la consegna del bene libero da vincoli di occupazione di terzi

Consegna dell’immobile libero da vincoli di occupazione di terzi: obbligazione ricompresa in quelle a carico del locatore

La consegna dell'immobile libero da vincoli di occupazione di terzi si deve considerare un'obbligazione già ricompresa in quelle dettate a carico del locatore, e, quindi, non può ritenersi causa sottesa all'obbligo del versamento di un ulteriore corrispettivo da parte del conduttore. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a valutare il caso concernente un contratto di locazione, stipulato da una società, per un immobile commerciale. Nello specifico, il contratto conteneva una clausola secondo cui il conduttore si impegnava al versamento di un indennizzo di 50.000 euro, in aggiunta al canone, come contributo per la consegna del bene libero da vincoli di occupazione di terzi e quota per l’apertura dell’attività in franchising. Alla luce del contratto, il conduttore ha chiesto l’accertamento della nullità, per assenza di causa, della clausola del contratto e la condanna del locatore alla restituzione in proprio favore dell'importo già versato, paria ad oltre 40.000 euro. E tale richiesta è ritenuta legittima dai giudici, i quali osservano che non è emersa la funzione economico-sociale sottesa al versamento previsto dalla clausola, catalogabile, perciò, come pattuizione volta a mascherare una maggiorazione del canone e, in quanto tale, insanabilmente nulla. (Sentenza del 25 gennaio 2023 della Corte di appello di Milano)

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