Contatore manomesso: questo dato di fatto non basta per mettere in discussione il credito vantato dal fornitore nei confronti del cliente

Necessario per il cliente dare prova che l’alterazione dell’apparecchio è avvenuta ad opera di terzi e a sua insaputa

Contatore manomesso: questo dato di fatto non basta per mettere in discussione il credito vantato dal fornitore nei confronti del cliente

La accertata manomissione del contatore non basta in automatico per mettere in discussione il corposo credito vantato dalla società fornitrice nei confronti del cliente. I giudici spiegano che, in tema di contratti di somministrazione, se è vero che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sulla società somministrante l’onere di provare che il contatore è perfettamente funzionante, va fatto un ragionamento opposto con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall’accertamento di prelievi abusivi. In sostanza, quando, come nella vicenda presa in esame, il contatore risulta manomesso, il cliente o fornisce la prova che la alterazione dell’apparecchio è avvenuta ad opera di terzi, e a sua insaputa, oppure, in difetto di prova evidente della alterazione dell’apparecchio, dimostra la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto. (Ordinanza 15771 del 15 maggio 2022 della Corte di Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...