Contatore manomesso: questo dato di fatto non basta per mettere in discussione il credito vantato dal fornitore nei confronti del cliente
Necessario per il cliente dare prova che l’alterazione dell’apparecchio è avvenuta ad opera di terzi e a sua insaputa

La accertata manomissione del contatore non basta in automatico per mettere in discussione il corposo credito vantato dalla società fornitrice nei confronti del cliente. I giudici spiegano che, in tema di contratti di somministrazione, se è vero che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sulla società somministrante l’onere di provare che il contatore è perfettamente funzionante, va fatto un ragionamento opposto con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall’accertamento di prelievi abusivi. In sostanza, quando, come nella vicenda presa in esame, il contatore risulta manomesso, il cliente o fornisce la prova che la alterazione dell’apparecchio è avvenuta ad opera di terzi, e a sua insaputa, oppure, in difetto di prova evidente della alterazione dell’apparecchio, dimostra la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto. (Ordinanza 15771 del 15 maggio 2022 della Corte di Cassazione)