Contratto di mediazione immobiliare: il diritto alla provvigione sorge quando l’affare è concluso per effetto dell’intervento del mediatore
L’attività del mediatore deve essere remunerata anche quando le parti diano all’affare una forma giuridica diversa da quella per cui il mediatore abbia prestato la propria opera

Il diritto alla provvigione sorge quando l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore. La nozione di ‘affare’ va intesa come operazione di natura economica, suscettibile di conseguenze giuridiche, che abiliti ciascuna parte ad agire per l’esecuzione del negozio, per la risoluzione o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. L'affare deve, dunque, intendersi in senso generico ed empirico, anche ove si articoli in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico. L’attività del mediatore deve essere, perciò, remunerata anche quando le parti diano all’affare una forma giuridica diversa da quella per cui il mediatore abbia prestato la propria opera, come pure è consentito che le parti sostituiscano altri a se stessi nella stipulazione del contratto, senza pregiudizio per i diritti del mediatore. Poi, sussiste l’identità dell’affare ai fini del diritto alla provvigione ove i contraenti, in luogo che perfezionare la vendita di un immobile, originariamente programmata, abbiano inteso ottenere il medesimo risultato economico mediante il trasferimento delle quote della società titolare, dovendo ritenersi che, anche in tal caso, l’operazione sia stata condotta in porto per effetto dell’opera del mediatore. Tale principio è il corollario della formulazione adottata dal legislatore: la norma assume come parametro per il sorgere del diritto alla provvigione non le categorie giuridiche del contratto o nel negozio giuridico, ma la nozione giuridico-economica di ‘conclusione dell'affare’. (Ordinanza 11675 del 4 maggio 2023 della Cassazione)