Contratto per servizi di investimento: valido anche senza l’indicazione di conto corrente e conto deposito titoli

I giudici precisano che l’attività di intermediazione finanziaria, caratterizzandosi anche per la velocità degli scambi e l’immediatezza dell’esecuzione degli ordini, richiede flessibilità e semplificazione delle sue modalità operative

Contratto per servizi di investimento: valido anche senza l’indicazione di conto corrente e conto deposito titoli

Alla luce della legge numero 1 del 1991, relativa alla disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare, e del regolamento Consob del 1991, l’indicazione del conto corrente da cui attingere la provvista per l’esecuzione di operazioni di investimento e del conto su cui depositare i titoli acquistati non costituisce un requisito di validità del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali osservano che il contratto può prevedere, come nel caso preso in esame, l’indicazione di un conto corrente destinato alla regolazione delle operazioni di investimento ordinate dal cliente e di un conto deposito titoli destinato alla custodia dei titoli acquistati, ma tali elementi, tuttavia, aggiungono, non costituiscono un requisito essenziale di tale contratto, non potendosi escludere che le singole operazioni di investimento siano disciplinate, quanto alla relativa provvista e al deposito dei titoli acquistati, secondo istruzioni impartite volta per volta dall’investitore, costituendo elementi che le parti sono libere di inserire o meno del documento contrattuale destinato alla disciplina della prestazione dei servizi di investimento. I giudici precisano poi che l’attività di intermediazione finanziaria, caratterizzandosi anche per la velocità degli scambi e l’immediatezza dell’esecuzione degli ordini, richiede flessibilità e semplificazione delle sue modalità operative, che sarebbero irragionevolmente sacrificate dalla previsione, quali elementi essenziali del contratto, delle modalità di approvvigionamento della provvista e di conservazione dei titoli di credito acquistati. (Ordinanza 17465 del 19 giugno 2023 della Cassazione)

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