Cosa fare in caso di decreto ingiuntivo per spese condominiali non pagate?
Nel caso esaminato dalla Cassazione il condomino riteneva di non dover pagare tali spese non avendo ricevuto l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale durante la quale erano state approvate tali spese

La Cassazione ha però precisato che, sul lato processuale, il condomino avrebbe dovuto proporre apposita domanda riconvenzionale di annullamento della delibera nell'atto di citazione.
Nel nostro caso, il Tribunale di Milano si era pronunciato sull’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del condomino per la riscossione dei contributi condominiali dovuti e, in accoglimento dell’opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivo stante l’avvenuto parziale pagamento della somma intimata. In appello la decisione veniva confermata, con ulteriore riduzione del debito residuo.
Il condomino ha però proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la delibera su cui si fondava il decreto ingiuntivo andava annullata per omessa convocazione dell’assemblea.
La Cassazione ha rigettato il ricorso sulla base di una motivazione squisitamente processuale. Infatti, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può valutare la nullità della delibera dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, a condizione che tale vizio sia stato «dedotto in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione». Risulta infatti inammissibile l'eccezione con la quale l'opponente deduce solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento, come accaduto nella vicenda. Il ricorrente aveva dedotto le ragioni di annullabilità della delibera assembleare su cui era fondata l’ingiunzione di pagamento opposta, senza però aver mai spiegato una domanda di annullamento della medesima delibera.
Nessuna speranza quindi per il condomino di sfuggire al decreto ingiuntivo: dovrà procedere al pagamento della somma residua così come accertata in appello (Cass. civ., sez. II, ord., 14 giugno 2024, n. 16635).