Cose mobili richieste all’ex amministratore: revocato il decreto ingiuntivo

Respinta la tesi relativa alla presunta persistenza, in capo al destinatario del decreto ingiuntivo, della qualità di amministratore dopo le dimissioni e sino al passaggio delle consegne col nuovo amministratore

Cose mobili richieste all’ex amministratore: revocato il decreto ingiuntivo

Va revocato il decreto ingiuntivo con cui il condomino chiede all’ex amministratore la consegna di determinate cose mobili allorquando egli abbia già consegnato tutto ciò di cui era in possesso, in ragione del suo incarico, al nuovo amministratore regolarmente nominato dall’assemblea. Legittima, quindi, nel caso preso in esame dai giudici, l'opposizione promossa dall'ex amministratore avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da uno dei condòmini, decreto con cui gli si chiedeva la consegna di alcune cose mobili. Chiara la tesi proposta dall’ex amministratore: la sua legittimazione passiva è venuta meno allorquando l'assemblea, prima ancora dell'atto introduttivo del procedimento monitorio, ha regolarmente designato un nuovo amministratore, al quale egli ha consegnato tutta la documentazione di cui era in possesso al momento del formale passaggio di consegne. Tale tesi è stata ritenuta fondata dai giudici, i quali osservano che dagli atti si evince che il condominio non è rimasto privo di amministratore ma che al contrario, contestualmente alle dimissioni dell’ex amministratore, ne ha nominato un altro all'unanimità. I giudici spiegano che la nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del precedente dimissionario ha efficacia, peraltro anche nei confronti dei terzi, dal momento in cui sia adottata la relativa deliberazione dell'assemblea, nelle forme previste dal Codice Civile, senza che abbia rilievo la diversa data in cui sia stato sottoscritto il verbale di consegna della documentazione dal vecchio al nuovo amministratore. Respinta, quindi, la tesi proposta dal condominio in merito alla presunta persistenza, in capo al destinatario del decreto ingiuntivo, della qualità di amministratore dopo le dimissioni e sino al passaggio delle consegne. Soprattutto tenendo conto che l'assemblea condominiale, accettate le dimissioni del vecchio amministratore, ne aveva nominato immediatamente uno nuovo. (Sentenza del 21 marzo 2023 del Tribunale di Roma)  

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