Costa cara all’uomo costretto ai domiciliari la passeggiata in terreno adiacente alla casa
Logico, secondo i giudici, parlare di evasione. Impossibile catalogare il luogo dove l’uomo è stato fermato come pertinenza dell’immobile

Costretto ai domiciliari e beccato in un terreno adiacente alla casa: condannato per evasione. Irrilevante, chiariscono i giudici, la catalogazione del fondo come pertinenza, almeno in ottica civilistica, dell’immobile. E illogico pretendere che il magistrato, nel disporre la detenzione domiciliare, debba anche specificare l’ambito della abitazione e indicare se e quali luoghi pertinenziali siano liberamente fruibili dal detenuto. I magistrati ritengono decisivo il richiamo ai dettagli dell’episodio oggetto del procedimento penale. Ciò perché si è appurato che l’uomo si trovava lungo una stradina posta a circa trenta metri dalla sua abitazione, mentre non vi è prova che tale luogo fosse una pertinenza esclusiva dell’immobile in cui l’uomo era in stato di detenzione. Per maggiore chiarezza, poi, i giudici precisano che la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria e quindi per abitazione deve intendersi lo spazio fisico delimitato dall’unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell’unità immobiliare. (Sentenza 44425 del 22 novembre 2022 della Corte di Cassazione)