Croce Rossa Italiana: è abusiva la proroga “continua” del personale?
Il Consiglio di Stato prima di decidere sull’abusività o meno delle reiterate proroghe dei contratti a tempo determinato del personale della Croce Rossa Italiana ha chiesto l’interpretazione delle norme UE rilevanti in materia.

Con la sentenza C-389/22, la Corte afferma che non costituisce violazione del principio di non discriminazione, sancito dall’accordo quadro, la differenza di trattamento tra membri in servizio continuo, che possono protrarre la loro attività al servizio della CRI, e membri in servizio temporaneo, la cui attività è terminata a una certa data. Ciò discende dalla natura temporanea del rapporto tra questi ultimi e la CRI.
La Corte europea ha deciso il rinvio pregiudiziale affermando che l’accordo-quadro del 1999 sul lavoro a tempo determinato si applica al rapporto instaurato tra il personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana in servizio temporaneo e quest’ultima, a condizione che tale rapporto venga qualificato dal giudice nazionale come “contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi”. In tale ipotesi, sarebbe illegittima una previsione nazionale che consentisse la proroga e il rinnovo nel corso di più anni e senza soluzione di continuità dei precetti rivolti a tale personale, se tale normativa non prevedesse alcuna misura per evitare e/o sanzionare un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi. Al centro della vicenda c’è quindi la legittimità o meno della mancata stabilizzazione dei rapporti di servizio con conseguente disparità di trattamento degli agenti in servizio temporaneo. Quindi spetterà al giudice italiano valutare la proroga reiterata e continua del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana in servizio temporaneo impugnata dagli appartenenti a tale categoria di lavoratori. (CGUE sentenza sulla causa C-389/22)